Terza opzione in relazione al genere?
Le norme in tema di revisione e semplificazione dello stato civile (DPR 3 novembre 2000, n. 396) dispongono che alla nascita debba essere dichiarato all’ufficiale dello stato civile, oltre al luogo, giorno e ora della nascita anche il sesso del bambino o della bambina.
Il nostro ordinamento non prevede la possibilità di dichiarare una terza opzione oltre M/F. Anche nel caso in cui il/la nato/a non abbia i chiari caratteri dell’uno o dell’altro genere, per la dichiarazione ai Registri dello stato civile, si fa riferimento alle caratteristiche del sesso "prevalente", salvo successiva rettificazione.
La rettificazione nei Registri dello stato civile è consentita a seguito dell'attivazione di uno specifico procedimento giudiziario, a conclusione del quale una sentenza dichiarerà la variazione e consentirà l’annotazione in rettifica. Lo stesso procedimento si segue anche per i casi in cui le persone facciano una transizione ad un genere diverso da quello in cui sono state registrate alla nascita. Nel nostro ordinamento la sentenza può consentire la variazione (anche senza modifica dei caratteri binari) soltanto nell’ambito del genere maschile o femminile.
Con la sentenza 143 del 2024 la Corte Costituzionale ha ribadito quanto sopra dichiarando inammissibili le questioni sul "terzo genere" promosse dal Tribunale di Bolzano in materia di rettificazione di attribuzione di sesso.
Sulla gestione dell’alias (comparto Istruzione e Ricerca)
Diversa la vicenda dell’alias. L’ultimo Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) del comparto Istruzione e Ricerca ha introdotto delle tutele per le persone in transizione, stabilendo che le organizzazioni riconoscano un'identità alias al dipendente che abbia intrapreso il percorso di transizione e ne faccia richiesta attraverso un accordo di riservatezza confidenziale, secondo modalità stabilite in un apposito regolamento che definisca:
- a chi è consentito fare istanza;
- in presenza di quali condizioni / dichiarazioni / documentazione è attribuibile l’identità (condizioni omogenee per tutti o differenziate a seconda che a chiedere l’identità sia ad es. un borsista o un dipendente);
- come richiedere l’identità, definendo uno schema di accordo di riservatezza confidenziale;
- l’ambito di rilevanza dell’identità alias;
- le conseguenze in caso di violazione degli impegni assunti in relazione all’identità alias.
E' necessario far presente che, in modo coerente con il CCNL, l’identità alias, ove attribuita, ha rilevanza soltanto interna. Si concretizza sostanzialmente nell’attribuzione di un indirizzo mail, del nominativo alias nel badge e nella targhetta sulla porta dell’ufficio per l’individuazione della persona nelle attività quotidiane. L’identità alias non ha alcuna rilevanza all’esterno, né rilevanza formale, seppur strettamente personale: il/la richiedente resterà individuato/a in modo coerente con i dati anagrafici risultanti dagli Uffici dello stato civile, ad es. nel fascicolo personale, nei procedimenti disciplinari, ai fini retributivi (date anche le conseguenze ai fini fiscali), nella sottoscrizione di atti o contratti, nelle certificazioni o dichiarazioni sostitutive e in tutte le altre attività che abbiano appunto rilevanza esterna.
E dunque, proprio per il fatto che l’identità alias non ha rilevanza formale, la persona resterà individuata nei registri formali dell’ente secondo la modalità binaria corrispondente a quella dei Registri dello stato civile. |