Con una recente sentenza la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha valutato se “una serie di segni, che rileva le preferenze di un utente di Internet in relazione al trattamento dei suoi dati personali in modo strutturato e leggibile meccanicamente, configura un dato personale".
La IAB Europe, un'associazione che si propone di rappresentare l’ecosistema della pubblicità e del marketing digitale, ha attivato un sistema di registrazione delle scelte dell’utente, cioè se acconsentire o meno al trattamento dei propri dati personali. Le preferenze sono registrate in una stringa (TC String) che viene condivisa con le varie piattaforme pubblicitarie metterle al corrente delle scelte dell'utente. La stringa non contiene elementi che consentano l’identificazione dell’interessato, ma solo le sue preferenze.
A seguito di alcune segnalazioni, l'autorità di controllo belga avviò un procedimento nei confronti della IAB Europe, che si concluse ritenendo la società titolare del trattamento, e imponendole una serie di misure correttive oltre a una sanzione pecuniaria. La IAB contestò le conclusioni sostenendo di non poter essere qualificabile come titolare del trattamento dato che la TC String non contiene dati personali e che la IAB non ha la possibilità di accedere a nessun altro dato che potrebbe consentire l'identificazione dell'utente.
I giudici della Corte, partendo dalla definizione di dato personale nel Regolamento (UE) 2016/679 (“qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile”), hanno ricordato che ai fini della decisione se un dato sia personale non è necessario che “tutte le informazioni che consentono di identificare la persona interessata si trovino in possesso di una sola persona”. Nella fattispecie, la possibilità di associare una TC String ad un indirizzo IP potrebbe permettere di risalire all'identità dell'utente ed inoltre, dato che i membri della IAB Europe, su sua richiesta, sono tenuti a comunicarle tutte le informazioni in loro possesso sugli utenti associati ad una TC String, “la IAB Europe dispone di mezzi ragionevoli che le consentono di identificare una determinata persona fisica in base ad una TC String”. Per quanto riguarda la questione se IAB sia titolare del trattamento, i giudici hanno concluso che la società sia contitolare con i propri membri, perché, da una parte, determina insieme ad essi le finalità delle operazioni relative all’acquisizione delle preferenze dell’utente e, dall’altra, definisce le modalità del trattamento delle TC String (ad es. generazione, gestione dei cookie, ecc. ecc.).
In conclusione, perché un dato possa definirsi anonimo non è sufficiente che le informazioni aggiuntive necessarie per identificare il soggetto non siano in possesso di chi lo tratta. È necessario anche verificare se esistono mezzi ragionevoli di cui chi lo tratta potrebbe avvalersi per identificare gli interessati. |